Sospensione del giudizio
Nello scrutinio finale il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi (lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di eventuali ed appositi interventi di recupero), le modalita e i tempi delle relative verifiche che la scuola e tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico.
I criteri per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche.
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate e in seguito ad accertamento del recupero delle carenze formative, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale.
Tale giudizio – in caso di esito positivo – comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.
Il recupero deve essere effettuato non oltre la data stabilita dalle singole istituzioni scolastiche per le verfiche e il conseguente scioglimento delle riseve che hanno condotto alla sospensione.
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”.
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